DDL contro la violenza sulle donne, misure inutili

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di F. Simeone

Siamo alle solite. Dopo le misure parzialmente efficaci ed incomplete previste dall’ inserimento del Revenge Porn adesso assistiamo al solito spargimento di fumo ma di arrosto c’è poco e nulla.

Le misure previste dal nuovo DDL, il braccialetto elettronico fissato a 500 metri sia dall’ abitazione che dai luoghi che frequenta la vittima l’ ammonimento e l’ arresto in flagranza e in differita con la diffusione di video e foto, sono il solito fumo negli occhi.

Non vi è l’ obbligo di perquisizione post denuncia penale di tutti quei luoghi di cui il reo può usufruire, oltre alla propria dimora, compreso quelli in uso ai familiari diretti, non vi è l’ obbligo di acquisizione ed estrapolazione di conversazioni informatiche con altri utenti a contatto diretto con chi commette il reato al fine di verificare la diffamazione della vittima, non vi è l’ arresto preventivo al momento dell’ denuncia di chi commette il reato dietro esibizione di prova documentale di diffusione di foto e video.

Non solo. Il braccialetto elettronico è si utile ma solo quando vi è obbligo di divieto di dimora nella stessa regione della vittima.

In questo DDL non si tengono conto di alcune cose molto importanti che sono:

1) che la violenza fisica e quella psicologica sono uguali e nel caso di violenza fisica, entrambi, sono interconnesse tra loro. E in questo DDL non vengono nemmeno equiparate tra loro;

2) che all’ interno del cosiddetto “Codice Rosso” bisogna inserire anche il reato di violenza domestica perché il più delle volte è lì che si consuma la violenza fisica;

3) chi commette violenza fisica e/o psicologica è fondamentalmente psicologicamente “malato” in quanto psicologicamente ossessionato dalla vittima e dal suo rifiuto motivo principale che fa scattare lo stalking e la cosiddetta vendetta pornografica nonché anche la violenza fisica estrema dettata al pensiero ” o mia o di nessuno” accompagnato da una bella dose di rabbia e vendetta.

4) il reato di molestie (i famosi ricatti via server di messaggistica, disturbo e tutte quelle azioni atte a modificare le abitudini di vita della vittima), il reato di minacce e di diffamazione devono essere integrati nel reato di codice rosso e non considerati collaterali perché contribuiscono in modo incisivo al commettere violenza psicologica.

Ottimo invece la specializzazione dei magistrati in questo settore e la diminuzione dei tempi di valutazione del rischio ma non basta bisogna prevenire con dura prevenzione nei confronti di chi commette reato e protezione nei confronti della vittima non solo in merito alla violenza fisica ma anche in merito a quella psicologica aggiungendo ad essa percorsi obbligatori di sostegno morale e psicologico per la stessa onde evitare gesti estremi così come già avvenuti in passato.

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